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Fermo tecnico: la cartina di tornasole del risarcimento diretto

Chi si occupa del risarcimento diretto non può, nel rispetto dei doveri di correttezza e di buona fede, riconoscere il fermo tecnico solo una volta ogni morte di Papa

Il comma 1 dell’art. 9 del regolamento che disciplina il risarcimento diretto (D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254) stabilisce: “L’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno”.
Questa norma categorica ed altisonante ci ha fatto venir in mente il sistematico diniego, da parte delle compagnie assicuratrici, di risarcire il danno da fermo tecnico, quale macroscopico esempio di negazione del diritto al pieno risarcimento del danno.
È ben vero che vi è contrasto, tanto in giurisprudenza quanto in dottrina, sui presupposti di risarcibilità del fermo tecnico, ma, come dimostreremo più oltre, la giurisprudenza di gran lunga maggioritaria è a favore della tesi della risarcibilità di tale danno indipendentemente da una prova specifica (salvo, ovviamente,
prova contraria).
Ora, cosa può succedere se nella procedura del risarcimento diretto gli assicuratori non forniranno un’adeguata e corretta informativa sulla risarcibilità del fermo tecnico e/o, peggio ancora, continueranno
a negarlo ai propri clienti?
Succederà che costoro avranno gioco facile a rivolgersi al giudice di pace del luogo reclamando sia il fermo tecnico, sia il danno esistenziale subito a causa del turbamento, anzi dello sconvolgimento,
subito incolpevolmente nell’apprendere che il loro assicuratore non ha rispettato i doveri di correttezza e di buona fede previsti dal codice civile e richiamati dall’art. 9 del regolamento disciplinante
il risarcimento diretto.
Di più, gli assicurati potrebbero anche evidenziare che aver scoperto l’imbroglio di cui sono state vittime, è stato per loro come scoprire di essere stati traditi da coloro nei quali avevano riposto ogni fiducia, e che ciò, inoltre, ha fatto crollare in loro ogni fiducia nell’istituto dell’assicurazione e quant’altro la fantasia italica suggerirà loro.

In proposito vale la pena di ricordare che il gestore della ferrovia circumvesuviana è stato condannato a pagare alcune centinaia di euro a titolo di danno esistenziale, a causa di una biglietteria automatica che non aveva dato un resto di 2-3 centesimi ad un viaggiatore.

Si deve così temere che la richiesta del danno esistenziale per risarcimenti diretti insufficienti o tardivi possa diventare uno sport nazionale, molto lucrativo e senza rischio alcuno. Con somma soddisfazione dei legali specializzati in infortunistica stradale.
Ecco perché gli assicuratori devono abbandonare l’inveterato vizio di pagare meno del giusto, per restare sotto il costo medio e lucrare la relativa differenza in sede di compensazione. In altri termini devono smetterla di turlupinare i propri clienti e di cercare di guadagnare fraudolentemente a spese delle altre imprese.
Nel gioco a chi frega di più, tutti infatti perderanno. Ineluttabilmente.
Tornando al fermo tecnico, riportiamo qui di seguito gli estremi della giurisprudenza di legittimità maggioritaria e quella minoritaria, trascurando per ragioni di spazio la copiosissima giurisprudenza di merito.